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NEWSLETTERS INSERITE A PARTIRE DALL'ULTIMA

n.ro: 29  

OGGETTO: Diritto on line   

TESTO:

NOTIZIE ON LINE
> 30 aprile 2006
>
>  SOMMARIO:
> 1) FALLIMENTI INCAPIENTI: GARANTITO IL COMPENSO AL CURATORE
> 2) GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA: CORRETTA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 91 r.d.
> 642/1907
> 3) LIMITI ALLE CONTESTAZIONI A CATENA
> 4) LA FORZA DELL'INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE
> 5) PRIMA INVITARE IL CONTRIBUENTE A MUNIRSI DI DIFENSORE
> 6) DONAZIONE MODALE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
> 7) LA PROCURA DEL NUOVO DIFENSORE
> 8) AUTONOMA RISARCIBILITA' DEL CONSENSO "DISINFORMATO"
> 9) CONVENZIONE CONTRO IL CRIMINE ORGANIZZATO TRANSNAZIONALE
> 10) DIFESA DI UFFICIO E DOVERE DI VIGILANZA DELLE AUTORITA' INTERNE
> 11) LEGITTIME LE TELECAMERE DELLA PG NEL BAGNO PUBBLICO
> 12) RIAFFERMATA LA NECESSITA' DEL "CONTRADDITTORIO SUCCESSIVO"
> 13) QUANDO IMPUGNARE IL BANDO DI GARA O LA LETTERA DI INVITO
> 14) PUBBLICATO IL CODICE DELL'AMBIENTE
> 15) IL GIUDIZIO RESTA DI LEGITTIMITA'
> 16) NEL COMPUTO DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO ANCHE IL PERIODO DI FORMAZIONE
> LAVORO
> 17) ILLEGITTIMO L'ART. 213 COMMA 2 L.F.
> 18) NO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ALL'IMPUTATO IRREPERIBILE
> 19) LE PROFESSIONI FRA STATO E REGIONI
>
> ---- EVENTI -----------------
>
> 19) CORSI ON-LINE SUL P.C.T.
> 20) AUMENTI IN VISTA DALLA CASSA PREVIDENZA
> ________________________
>
>
> _________________________
>
> 1) FALLIMENTI INCAPIENTI: GARANTITO IL COMPENSO AL CURATORE
> Con l'attesa sentenza 20-28 aprile 2006, n. 174, pres. Bile, rel.
> Finocchiaro, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita'
> costituzionale dell'art. 146, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
> (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
> spese di giustizia), nella parte in cui non prevede che sono spese
> anticipate dall'Erario «le spese ed onorari» al curatore. In motivazione, la
> Corte critica taluni suoi stessi precedenti, rilevando che "l'invocazione
> della prassi (sentenza n. 302 del 1985) secondo cui «i giudici delegati si
> inducono ad indennizzare i professionisti, cui e' affidata la curatela di
> fallimento che si appalesa privo di attivo suscettibile di ripartizione, con
> la nomina a curatori di fallimenti, nei quali la ripartizione di attivo
> sembra probabile» non e' certamente probante, dal momento che tale «prassi»
> lascia, pur sempre, senza compenso il curatore per quanto riguarda
> l'attivita' svolta per il fallimento senza attivo; e lo stesso deve dirsi
> del principio secondo cui i fallimenti c.d. negativi sono un mezzo per la
> crescita professionale del curatore (ordinanza n. 488 del 1993), dal momento
> che l'affinamento professionale non giustifica la negazione del relativo
> compenso.
>
> 2) GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA: CORRETTA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 91 r.d.
> 642/1907
> Con _°"-°1sentenza 9 dicembre 2005 n. 441 la Corte Cost., premessa la natura
> "legislativa" del r.d. 17.8.1907 n. 642 (regolamento per la procedura
> dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato) ha dichiarato
> non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 91,
> perche', "nonostante l'origine risalente dell'art. 91, la forma di
> comunicazione dallo stesso prescelta appare compatibile con il vigente
> ordinamento costituzionale, solo che la si interpreti nel senso di prevedere
> un obbligo di comunicare l'atto nella sua interezza in tempo utile e in modo
>  da consentire alla pubblica amministrazione una effettiva conoscenza della
> domanda e l'articolazione tempestiva dei mezzi di difesa".
>
> 3) LIMITI ALLE CONTESTAZIONI A CATENA
> Con sentenza 3 novembre 2005 n. 408 la Corte Cost. ha dichiarato la
> illegittimita' costituzionale dell'art. 297 comma 3 cpp "nella parte in cui
> non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli
> elementi per emettere la nuova ordinanza erano gia' desumibili dagli atti al
> momento dell'emissione della precedente ordinanza"
>
> 4) LA FORZA DELL'INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE
> "Come piu' volte questa corte ha affermato,le leggi non si dichiarano
> incostituzionali se esiste la possibilita' di dare loro un significato che
> le renda compatibili con i precetti costituzionali" (C.Cost., ord. 18.3.2005
> n. 115, in motivazione)
>
> 5) PRIMA INVITARE IL CONTRIBUENTE A MUNIRSI DI DIFENSORE
> Ritenuto che "le norme che prevedono casi in cui i soggetti possono stare in
> giudizio senza difesa tecnica, in quanto poste in deroga ad un generale
> principio, siano di stretta interpretazione", la Corte di cassazione,
> sezione tributaria, con sentenza 7 dicembre 2005 n 27035, annullando la
> decisione della Commissione tributaria regionale di inammissibilita' del
> ricorso, ha ribadito che, quando il valore della controversia e' superiore a
> cinque milioni di lire, la Commissione Tributaria deve, ai sensi dell'art 12
> d.leg. 31.12.1992 n. 546, invitare il contribuente che ne sia privo a
> munirsi di difensore abilitato entro un assegnando termine; e, solo
> all'esito della mancata nomina, dichiarare inammissibile il ricorso.
>
> 6) DONAZIONE MODALE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
> Con sentenza 28.6.2005 n. 13876, pres. est. Elefante, la Corte di
> Cassazione, Sez II civ., ha chiarito che "L'inserimento di una clausola
> risolutiva espressa in un contratto di donazione va intesa come espressa
> previsione di risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere, che
> deve essere domandata dal donante o dai suoi eredi"
>
> 7) LA PROCURA DEL NUOVO DIFENSORE
> Se nel giudizio per cassazione devo sostituire il precedente difensore,
> posso apporre la nuova procura sulla memoria difensiva?
> Con sent. 26 maggio 2005 n. 11193, pres. Nicastro, est. Finocchiaro, la S.C.
> di Cassazione, sez. III civ., ha chiarito che "nel giudizio di cassazione la
> procura ad litem non puo' essere rilasciata a margine o in calce di atti
> diversi dal ricorso o dal controricorso... Pertanto, se la procura non e'
> rilasciata in occasione di tali atti, e' necessario il suo conferimento
> nella forma prevista dal 2° comma del citato art. 83, cioe' con atto
> pubblico o con scrittura privata autenticata". Tanto (opinabile) formalismo
> trae giustificazione dal fatto che "l'art. 83 3° comma cpc, nell'elencare
> gli atti in margine o in calce ai quali puo' essere apposta la procura
> speciale, indica, con riferimento al giudizio per cassazione, soltanto
> quelli suindicati"
>
> 8) AUTONOMA RISARCIBILITA' DEL CONSENSO "DISINFORMATO"
> Sulla esigenza del consenso informato e sul diritto al risarcimento del
> danno per omessa o insufficiente informativa  da parte del medico, si
> segnala, anche per i numerosi rinvii a precedenti decisioni di merito e di
> legittimita', la pregevole sentenza 10.1.2006 del Tribunale di Genova,
> giudice Braccialini, pubblicata in Foro it. n. 3, marzo 2006, parte prima,
> col. 894 e segg. Nella specie, il Tribunale ha ritenuto autonomamente
> "risarcibile il pregiudizio non patrimoniale derivato alle ragioni di una
> libera e consapevole scelta ... ad opera di un'informazione medica
> lacunosa..."
> Risarcimento da porsi a carico del medico "e per la cui liquidazione si deve
> necessariamente ricorrere a parametri equitativi"
>
> 9) CONVENZIONE CONTRO IL CRIMINE ORGANIZZATO TRANSNAZIONALE
> Con legge 16 marzo 2006 n 146, pubblicata sul supplemento ordinario n. 91/L
> della G.U. 11 aprile 2006 n. 85, il nostro parlamento ha provveduto alla
> "ratifica ed esecuzione della convenzione e dei protocolli delle Nazioni
> Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea
> generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001"
>
> 10) DIFESA DI UFFICIO E DOVERE DI VIGILANZA DELLE AUTORITA' INTERNE
> Con sentenza 27 aprile 2006, pres. Zupanic (proc. n. 30961/03), causa
> Sannino contro Italia, la Corte europea dei diritti dell'Uomo, sezione terza
> ha affrontato un singolare caso di violazione del diritto ad un giusto
> processo, sofferto da un signore di Casoria che, accusato insieme ad altri
> di bancarotta fraudolenta connesso al fallimento di una societa' e' stato
> (malamente) assistito  da difensori di ufficio sempre diversi, nominati di
> volta all'udienza.
> La decisione va segnalata sia perche' emerge da essa la profonda
> inadeguatezza del nostro sistema di difesa di ufficio, attento alle forme
> che alla giustizia effettiva, sia perche' offre, dell'art. 6 della
> Convenzione, una lettura dalle implicazioni pratiche di non poco conto.
> Al di la' dell'affermazione del ricorrente secondo cui sarebbe "notorio che
> il sistema introdotto dall'art. 97 cpp non assicura una difesa efficace, in
> quanto nella maggior parte dei casi gli avvocati nominati di ufficio
> direttamente all'udienza omettono di richiedere un termine a difesa per
> studiare gli atti di un processo del quale non dovranno piu' occuparsi in
> avvenire", particolare attenzione meritano talune considerazioni della
> Corte, poste a base dell'accoglimento del ricorso:
> Premesso che la Conventione ha lo scopo di «proteggere diritti non teorici o
> illusori, ma concreti ed effettivi» e che "la nomina di un difensore non
> assicura da sola l'effettivita' dell'assistenza necessaria a tutelare
> l'accusato (Imbrioscia c. Svizzera, sentenza 24 novembre 1993, serie A n.
> 275, p. 13, § 38, e Artico c. Italia, sentenza 13 maggio1980, serie A n. 37,
> p. 16, § 33), la Corte osserva che se e' pur vero che allo Stato non puo'
> essere attribuita la responsabilita' delle negligenze di un avvocato
> nominato di ufficio o di fiducia, attesa la necessaria indipendenza della
> difesa; tuttavia dall'art. 6 § 3 c) e' desumibile un obbligo delle autorita'
> nazionali competenti a intervenire nel caso in cui la carenza dell'avvocato
> di ufficio risulti manifesta ovvero sia portata a loro conoscenza in qualche
> altro modo (Kamasinski c. Austria, sentenza 19 dicembre 1989, serie A n.
> 168, p. 33, § 65, e Daud c. Portogallo, sentenza 21 aprile 1998, Recueil des
> arrêts et de'cisions 1998-II, pp. 749-750, § 38). Sicche', sebbene
> l'imputato nulla abbia fatto per evitare le manchevolezze della difesa,
> tuttavia "ritiene la Corte che il comportamento (negligente) dell'imputato
> non esonerava le autorita' dal loro dovere di reagire allo scopo di
> garantire l'effettivita' della difesa". Le carenze degli avvocati d'ufficio
> risultavano, infatti, cosi' manifeste, da rendere doveroso l'intervento
> delle autorita' interne. Il non averlo fatto, integra, a parere dalla Corte,
> la violazione dell'art. 6 della Convenzione.
>
> 11) LEGITTIME LE TELECAMERE DELLA PG NEL BAGNO PUBBLICO
> Con sentenza 16 novembre 2005-4 aprile 2006, n. 11654, pres. Romolo, rel.
> Mannino la S.C. di Cass., Sez. sesta pen.  affronta e risolve due problemi:
> a) la natura pubblicistica del servizio postale; b) la legittimita' di un
> servizio di osservazione di P.G. in un bagno pubblico.
> Sul primo punto, richiamando le precedenti decisioni Cass. Sez. sesta,
> 36007/04, ric. Perrone ed altro; Sez. sesta, 20118/01, ric. Di Bartolo B.,
> ha ribadito "che la trasformazione dell'amministrazione postale in ente
> pubblico economico e la successiva adozione della forma della societa' per
> azioni di cui alla legge 662/96, non fanno venir meno la natura
> pubblicistica non solo dei servizi postali definiti riservati dal D.Lgs
> 261/99, ma neppure dei servizi non riservati come quelli relativi alla
> raccolta del risparmio attraverso i libretti di risparmio postale ed i buoni
> postali fruttiferi (cosiddetto "bancoposta" ora disciplinata dal D.Lgs
> 284/99 .
> Sul secondo punto, ha affermato che "il servizio di osservazione realizzato
> dalla polizia giudizIaria per mezzo di una telecamera installata all'interno
> di un bagno di un locale pubblico non configura una forma di intercettazione
> tra presenti ai sensi dell'articolo 266 comma 2 Cpp, in quanto il luogo in
> questione, caratterizzato da una frequenza assolutamente temporanea degli
> avventori e condizionata unicamente alla soddisfazione di un bisogno
> personale, non puo' essere assimilato ai luoghi di privata dimora di cui
> all'articolo 614 Cp, che presuppongono una relazione con un minimo grado di
> stabilita' con le persone che li frequentano e un soggiorno che, per quanto
> breve, abbia comunque una certa durata, tale da far ritenere apprezzabile
> l'esplicazione di vita privata che vi si svolge Corte costituzionale 135/02;
> Cassazione, Sezione sesta, 6962/03, ric. Cherif Ahmed; 3443/03, ric.
> Mostra)".
>
> 12) RIAFFERMATA LA NECESSITA' DEL "CONTRADDITTORIO SUCCESSIVO"
> Con decisione 27 gennaio-11 aprile 2006, n. 2023, pres. est. Saltelli il
> Consiglio di Stato, Sez. quarta, richiamando la pronuncia 27 novembre 2001
> resa dalla Corte di Giustizia della C.E.,  nei procedimenti riuniti C-285/99
> e C-286/99, ha riaffermato la necessita' del c.d. "contraddittorio
> successivo", ribadendo sia "che non e' conforme al diritto comunitario la
> facolta' prevista dall'articolo 21, comma 1bis, della legge 109/94, che
> consente alla stazione appaltante di limitare il controllo dell'anomalia
> delle offerte al 75% delle voci che la compongono (CdS, Sezione quarta,
> 543/03)", sia che "il predetto articolo 21, comma 1bis, della legge 109/94,
> nonche' l'articolo 30, n. 4, della direttiva n. 93/37 del Consiglio CE del
> 14 giugno 1993 devono essere interpretati nel senso di garantire una
> effettiva fase di valutazione dell'anomalia delle offerte, da svolgersi in
> contraddittorio tra stazione appaltante ed impresa concorrente,
> successivamente all'apertura delle buste ed indipendentemente dalle
> giustificazioni previamente fornite in sede di presentazione delle offerte
> (CdS, Sezione quarta, 232/03; 4266/02)".
>
> 13) QUANDO IMPUGNARE IL BANDO DI GARA O LA LETTERA DI INVITO
> Secondo le indicazioni del Consiglio di Stato, sez quarta (decisione 27
> gennaio-11 aprile 2006, n. 2023, pres. est. Saltelli:
> "l'onere di immediata impugnazione delle clausole di un bando di gara o di
> una lettera di invito sorge soltanto quando esse incidano direttamente
> sull'interesse del soggetto a partecipare alla gara, determinando un
> immediato arresto del procedimento (CdS, Sezione quinta, 1079/05; Sezione
> quarta, 550/05), e cioe' quando riguardino i requisiti soggettivi di
> partecipazione ovvero impongano ai fini della partecipazione oneri
> manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati rispetto ai
> contenuti della gara (Ap 29 gennaio 2003, n. 1; Sezione quarta, 478/05);
> non sussiste, invece, l'onere dell'immediata impugnazione delle clausole del
> bando che non precludono la partecipazione alla procedura concorsuale, ma
> attengono alla successiva valutazione dell'offerta (ancora Ap, 1/2003)" come
> nella ipotesi in cui la esclusione "non e' stata determinata dalla meccanica
> applicazione delle clausole del bando, bensi' e' conseguita esclusivamente
> all'esito negativo della valutazione dell'offerta, secondo la
> interpretazione (asseritamente illegittima, secondo la prospettazione della
> societa' esclusa) delle clausole del bando e della lettera di invito (in
> termini CdS, Sezione quarta, 230/03; Sezione quinta, 6297/02).
>
> 14) PUBBLICATO IL CODICE DELL'AMBIENTE
> Dopo i chiarimenti richiesti al governo dal presidente della repubblica, il
> Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia
> ambientale" e' stato pubblicato nella G.U. n. 88 del 14/04/2006 - S.O. n.
> 96.  Il codice si compone di oltre 700 pagine, 318 articoli e 45 allegati.
> Trattasi di un disegno di legge di delega approvato per la prima volta nel
> Consiglio dei Ministri del 9 agosto del 2001. Al termine dell'iter
> parlamentare, la stesura del testo e' stata affidata ad una apposita
> Commissione di saggi che ha concluso i lavori a settembre del 2005. Il
> Consiglio dei Ministri ha poi approvato il testo in prima lettura il 18
> novembre 2005 e in seconda lettura il 19 gennaio 2006.
>
> 15) IL GIUDIZIO RESTA DI LEGITTIMITA'
> Con la sentenza 22 marzo-10 aprile 2006, n. 12634, pres. Marini, rel. Didone
> la S.C. di Cassazione, Sez. quinta pen. consolida il suo orientamento,
> affermando che ancora oggi e' valido il principio che "la Corte suprema non
> possa esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilita' delle
> fonti di prova, giacche' esso e' "attribuito al giudice di merito, con la
> conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico,
> con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si
> sottraggono al sindacato di legittimita', una volta accertato che il
> processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il
> condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti
> altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una
> prova" (Su, sentenza 2110/96, Pres.: Vessia, est.: Marvulli). Talche' il
> riferimento del vizio di motivazione nel nuovo testo dell'articolo 606
> lettera e) Cpp anche agli "altri atti del processo specificamente indicati
> nei motivi di gravarne" (a prescindere dalla dubbia riferibilita' di tale
> ultimo termine al ricorso per cassazione) non vale, a fortiori - stante
> l'inesistenza di tale limitazione nel codice abrogato - a mutare la natura
> del giudizio di legittimita' come innanzi delimitato, rimanendo oggetto di
> tale giudizio la contrarieta' di un provvedimento a norme di legge ed
> estraneo ad esso, invece, il controllo sulla correttezza della motivazione
> in rapporto ai dati processuali".
>
> 16) NEL COMPUTO DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO ANCHE IL PERIODO DI FORMAZIONE
> LAVORO
> Con sentenza 23 febbraio-12 aprile 2006, n. 8537, pres. Mattone, rel. Lupi
> la S.C. di Cassazione, Sez. lavoro, ha enunciato il seguente principio di
> diritto "la disposizione dell'articolo 3 comma 5 Dl 726/84, convertito con
> modificazioni in legge 863/84, secondo cui il periodo di formazione e lavoro
> e' computato nell'anzianita' di servizio in caso di trasformazione del
> relativo rapporto di lavoro in lavoro a tempo indeterminato, effettuata
> durante ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e
> lavoro, e la disposizione del comma 12, che estende le agevolazioni offerte
> ai datori di lavoro al caso di assunzioni nei 12 mesi successivi al periodo
> di formazione comportano la commutabilita' di detto periodo anche quando
> l'anzianita' di servizio e' presa in considerazione da discipline meramente
> contrattuali come quella sugli scatti di anzianita' e i passaggi automatici
> di classe stipendiale, dato che la distinzione tra istituti di origine
> legale e trattamenti di fonte convenzionale non trova fondamento nel
> tassativo tenore del testo normativo, la cui portata non puo' ritenersi
> derogabile neanche mediante specifiche previsione della contrattazione
> collettiva"
>
> 17) ILLEGITTIMO L'ART. 213 COMMA 2 L.F.
> Con sent. 5-14 aprile 2006, n. 154, pres. Marini, rel. Vaccarella la Corte
> Cost ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 213, comma
> secondo, della legge fallimentare - in parte qua non modificato dal D.Lgs
> 5/2006 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a
> norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 80/2005) e quindi applicabile
> anche in futuro alla liquidazione coatta amministrativa - ... nella parte in
> cui fa decorrere, nei confronti dei «creditori ammessi» , il termine
> perentorio di venti giorni, per le contestazioni del piano di riparto, dalla
> pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia dell'avvenuto deposito
> in cancelleria anziche' dalla comunicazione dell'avvenuto deposito
> effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a
> mezzo di altra modalita' di comunicazione prevista dalla legge.
> Secondo la Corte "la norma censurata sacrifica, tanto gravemente quanto
> ingiustificatamente, il diritto dei creditori di avere conoscenza del piano
> di riparto, totale o parziale, per poter proporre tempestivamente le
> contestazioni del caso avverso di esso: gravemente, in quanto richiede un
> onere di diligenza inesigibile attesa la necessita' di consultare, per tutta
> la durata (sovente tutt'altro che breve) della procedura, la Gazzetta
> Ufficiale dalla quale soltanto decorre il termine de quo;
> ingiustificatamente, perche' se l'indeterminatezza dei soggetti interessati
> puo' giustificare forme di "informazione" quali quella prevista dalla norma
> censurata, cio' non puo' dirsi quando - come nel caso dei creditori ammessi
> .. - tali soggetti siano non solo individuabili, ma altresi' individuati".
>
> 18) NO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ALL'IMPUTATO IRREPERIBILE
> Con ordinanza 5-14 aprile 2006, n. 160, pres Marini, rel. Maddalena, la
> Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione
> di legittimita' costituzionale dell'articolo 117, comma 1, del Dpr 115/02
> (Tu delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
> giustizia), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della
> Costituzione, dal  Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di
> Bolzano, nella parte in cui non e' compreso fra i soggetti beneficiari del
> patrocinio a spese dello stato anche l'imputato irreperibile.
>
> 19) LE PROFESSIONI FRA STATO E REGIONI
> Su ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri,  con sentenza 5-14
> aprile 2006, n. 153, pres. Marini, rel. Maddalena, la Corte costituzionale
> ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'articolo 32, commi 1 e
> 2, della legge della Regione Piemonte 1/2004 (Norme per la realizzazione del
> sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della
> legislazione di riferimento).
> La Corte, dopo aver rilevato che "la potesta' legislativa regionale nella
> materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo
> cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i
> titoli abilitanti, e' riservata, per il suo carattere necessariamente
> unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la
> disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con
> la realta' regionale" e dopo aver precisato che "Tale principio, al di la'
> della particolare attuazione ad opera di singoli precetti normativi, si
> configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge
> regionale (sentenze 40/2006, 424 e 319/05 e 353/03)" ha affermato che:
> a) L'articolo 32, comma 1, della legge regionale, provvedendo ad individuare
> direttamente le figure professionali, alle quali la Regione fa ricorso per
> il funzionamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali,
> viola il principio fondamentale che assegna allo Stato l'individuazione
> delle figure professionali;
> b) altrettanto lesiva delle competenze statali e' l'articolo 32, comma 2
> che, indicando gli specifici requisiti per l'esercizio della professione di
> educatore professionale (anche se in parte coincidenti con quelli gia'
> stabiliti dalla normativa statale), "viola la competenza dello Stato,
> risolvendosi in un'indebita ingerenza in un settore, quello della disciplina
> dei titoli necessari per l'esercizio della professione, costituente
> principio fondamentale della materia".

a cura dell'avv.Gaetano Di Muro

(clicca sul testo per visualizzare la newsletter completa)

n.ro: 28  

OGGETTO: Contributo del 5 per mille  

TESTO:

Gentili Consumatori, come forse già sapete, da quest'anno tutti i cittadini italiani in sede di dichiarazione dei redditi  possono destinare senza alcun onere, una quota pari al 5 per mille dell'imposta sul reddito, a sostegno delle Associazioni di promozione sociale come Federconsumatori.

Si tratta di un contributo devoluto direttamente dallo Stato,su indicazione dei cittadini, per sostenere finalità sociali in favore della collettività che si aggiunge al contributo storico dell'8 per mille in favore della Chiesa Cattolica e le altre confessioni religiose.

Ogni contributo, aiuta Federconsumatori e gli Avvocatideiconsumatori, da oltre 16 anni al fianco dei consumatori a tutela dei loro diritti,ad operare in modo più incisivo,determinato e soprattutto indipendente. 

Per questo inviatiamo e ringraziamo sin d'ora tutti i cittadini che, apprezzando e condividendo le nostre azioni, firmeranno l'apposito riquadro (dedicato alle Associazioni di Promozione Sociale) presente nel modello 730/1/BIS redditi 2005 ovvero nel Modello Unico persone fisiche 2006 o nel CUD 2006 (modello integrativo), indicando il codice fiscale:

CODICE FISCALE: 97060650583 

Federconsumatori Associazione di promozione sociale 


Per ulteriori informazioni:
 
e-mail:info@avvocatideiconsumatori.it


I termini della legge:

Decreto del Presidente del Consiglio del 20/01/2006 (Pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27/01/2006). Testo in vigore dal
27/01/2006

1. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione del 5 per mille della loro imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2005, utilizzando il modello integrativo CUD 2006, il modello 730/1-bis redditi 2005, ovvero il modello unico persone fisiche 2006. 2. Il modello integrativo CUD 2006 e' consegnato dal datore di lavoro al lavoratore insieme al modello CUD 2006. Il modello integrativo CUD 2006, contenente la scelta di destinazione del 5 per mille, e' consegnato, insieme al modello CUD 2006, secondo le stesse modalita' previste per la destinazione dell'8 per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222. 3. Il modello unico persone fisiche 2006 e' predisposto dalla Agenzia delle entrate in modo da consentire al contribuente la destinazione del 5 per mille della sua imposta sul reddito, relativa al periodo di imposta 2005, conformemente a quanto stabilito con il presente decreto. I modelli 730/1-bis redditi 2005 e unico persone fisiche 2006 sono presentati secondo le vigenti modalita'. 1. Il contribuente puo' destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche, relativa al periodo di imposta 2005, apponendo la firma in uno dei quattro appositi riquadri che figurano nei modelli di cui all'art. 3, corrispondenti rispettivamente alle quattro finalita' individuate dall'art. 1, comma 337, della legge n. 266 del 2005. Puo' essere espressa una sola scelta di destinazione. 2. Nei riquadri corrispondenti alle finalita' di cui alle lettere a), b) e c) del comma 337 dell'art. 1 della legge n. 266 del 2005 il contribuente, oltre all'apposizione della firma, deve indicare il codice fiscale dello specifico soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche.

3. La scelta di destinazione del 5 per mille di cui al presente decreto e quella dell'8 per mille di cui alla legge n. 222 del 1985 non sono in alcun modo alternative fra loro.







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n.ro: 27  

OGGETTO: Illegittime le Hot line  

TESTO:

Il Tribunale di Bari Presidente dr.Giovanni Buquicchio ha accolto le richieste del consumatore G.P. contro la Telecom aventi ad oggetto l'illegittimità di telefonate effettuate su utenze 166 in quanto servizi resi in assenza di requisiti previsti dalla legge.

In particolare il Tribunale ha accertato che tali servizi (144,166 ed oggi 899 meglio noti come hot line con un costo che può superare i 2 euro al minuto) sin dal 1996 sono vietati e consentiti solo in caso di servizi con particolare utilità sociale che va autorizzata caso per caso e resa in conformità ad un regolamento che NON ESISTE.

Il Giudice ha pertanto ritenuto che la pretesa pari a circa 5 milioni di lire era illegittima ed ha condannato la Telecom a rifondere le spese legali.

Per l'avvocato Domenico Romito, coordinatore degli  avvocati dell'associazione,che ha difeso in giudizio l'utente e che si oppone da sempre a tali “servizi” in assenza di specifica richiesta da parte dell'utente, la decisione costituisce un precedente molto importante che legittima la richiesta di sospensione del servizio che sarà inoltrata da parte di Federconsumatori alla Procura della Repubblica. Altro profilo di grande interesse della decisione riguarda l'aspetto delle disabilitazioni di tali numeri che vanno regolamentate e che attualmente sono onerose e che attualmente comportando per l'utente che vuole “evitare” servizi neppure richiesti un costo annuo di 21,72 euro oltre 11 euro di attivazione.

La decisione consente dunque agli utenti colpiti da tali “servizi” o che hanno già pagato di contestare o chiederne la ripetizione in sede giudiziaria con pretese che rappresentano un giro di affari milionario in loro danno.

Per informazioni info@avvocatideiconsumatori.it   


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n.ro: 26  

OGGETTO: Bond "minori" prima vittoria per gli avvocatideiconsumatori   

TESTO: I risparmiatori con gli avvocatideiconsumatori di Federconsumatori aprono un nuovo fronte del contenzioso con le banche in difesa dei risparmi traditi,ottenendo dal Tribunale di Brindisi, dopo la sentenza più veloce in soli tre mesi per bond argentina,decisione di condanna per i bond "minori" nei confronti della banca di restituzione dei risparmi pari a circa 50.000 euro  in favore di una risparmiatrice ottantenne difesa dall'avv. Domenico Romito e dall'avv.Biagio Di Geronimo.
Proprio la totale inadeguatezza dell'operazione,la totale inesperienza della anziana risparmiatrice che aveva da sempre tenuto i propri soldi su libretto postale e l' assenza di informazioni in ordine al pericolo di perdita del capitale sono stati gli elementi su cui si è fondato il giudizio favorevole del Tribunale.
Per l'avv.Romito, che coordina la prima community degli avvocatideiconsumatori,la decisione ha una portata generale  rappresentando  un primo precedente importante per la numerosa famiglia degli altri bond meno noti oltre i Cirio e Parmalat come Giacomelli,Fantuzzi,Italtractor,Finmek e Cerruti ed è stata pronunciata in poco più di un anno con l'assunzione di mezzi istruttori,un tempo di giustizia ragionevole e compatibile con le esigenze dei consumatori e che avvicina l'Italia ai tempi della giustizia europea e che scoraggia le banche che confidano al contrario su tempi lunghi.La sentenza poi è immediatamente esecutiva e comporta la restituzione del danaro in favore dell'anziana risparmiatrice. 
Il Tribunale Giudice Relatore Valentino Lenoci ha accertato che i bond erano stati emessi da società estera per il mercato non regolamentato ed in favore di investitori professionali categoria cui naturalmente non apparteneva l'attrice come la totalità dei piccoli risparmiatori italiani nei cui portafogli sono finiti titoli analoghi provenienti direttamente dai panieri delle banche che li hanno venduti in contropartita diretta.Altro principio importante affermato dal Tribunale è che l'illegittimità dell'operazione prescinde da eventuali proposte di rientro presentate dalle società come nel caso Italtractor in quanto i piani di rientro non obbligano tutti gli obbligazionisti.
Per informazioni in ordine alla sentenza e per aderire alle azioni collettive contro le banche i consumatori interessati possono contattare
info@avvocatideiconsumatori.it. (clicca sul testo per visualizzare la newsletter completa)


n.ro: 25  

OGGETTO: Meno di 90 giorni per riavere i risparmi investiti in bond Argentina  

TESTO: Per la prima volta con una innovativa procedura prevista dalla riforma del processo societario, gli avvocatideiconsumatori di Federconsumatori ottengono in meno di 90 giorni sentenza immediatamente esecutiva che condanna la banca che aveva venduto i famigerati bond Argentina a restituire 16.000 euro ad un risparmiatore di Brindisi.
Il Tribunale di Brindisi, (giudice relatore dr.Roberto Michele Palmieri) con sentenza del 22 Luglio 2005 ha infatti dichiarato la nullità dell'ordine di acquisto di Bond Argentina acquistati da un risparmiatore assistito dall'associazione.
Il Tribunale, all'esito di una delle centinaia di cause già avviate in Italia da Federconsumatori,per l'Avv.Nico Romito coordinatore nazionale degli avvocatideiconsumatori, ha pronunciato una sentenza fondamentale non solo per il merito ma per i tempi di recupero del risparmio tradito,smantellando il maggiore punto di forza delle banche che resistono confidando nei  tempi lunghi della giustizia.
La conferma di questo orientamento, da parte dei Tribunali italiani aprirebbe infatti prospettive di recupero immediate per i 450.000 risparmiatori italiani interessati al caso Argentina.
Nello specifico il Tribunale confermando le sentenze già ottenute dagli avvocatideiconsumatori a Treviso,Genova e Palermo ha dichiarato la nullità dell'ordine affermando un principio di portata generale in quanto nonostante l'ordine scritto deve essere prestata la massima informazione e trasparenza da parte della banca in cosiderazione degli interessi pubblicistici, anche di rango costituzionale,  che le norme  mirano a tutelare.
Tutte le banche in sostanza devono evitare che i risparmiatori compiano scelte “al buio” ed al contrario che esse siano ispirate alla massima conoscenza e consapevolezza.
I risparmiatori traditi possono avere notizie in ordine alla sentenza inviando una e.mail
argentina@avvocatideiconsumatori.it. (clicca sul testo per visualizzare la newsletter completa)


n.ro: 24  

OGGETTO: Bond Cirio: importante sentenza ottenuta da avvocatideiconsumatori   

TESTO:

 

Con sentenza n. 963/2005 del 17/1/2005 depositata il 16/3/2005 è stata dichiarata la nullità dell'ordine di acquisto di Bond Cirio acquistati da un risparmiatore di Palermo. Il Tribunale, per l'Avv.Nico Romito coordinatore nazionale degli avvocati deiconsumatori , ha confermato l'orientamento di altri Tribunali come Treviso Roma e Venezia accogliendo in pieno le motivazioni rappresentate dall'avv.Matteini della Community a sostegno di una delle tante azioni avviate in Italia dall'associazione con il sostegno dei legali precisando che: "In considerazione del profondo divario di informazioni e cognizioni tecniche possedute dalle parti, con il mandante in posizione di netto svantaggio sul mandatario, quest'ultimo è tenuto, usando la diligenza del professionista avveduto, ad indirizzare le scelte del risparmiatore ed a segnalargli l'eventuale inadeguatezza delle operazioni che intenda comunque compiere,illustrandogliene i motivi"

Ed ancora a tutela degli interessi generali:"La violazione di tali obblighi contrattuali determina la nullità della operazione eseguita. La sanzione non è posta espressamente dalla norma, ma si ricava agevolmente, secondo quanto con continuità affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, proprio in cosiderazione degli interessi pubblicistici, anche di rango costituzionale, che l'impianto normativo mira a tutelare [...] dalla qualificazione in termini di norma imperativa di legge dei precetti comportamentali che sovrintendono all'operato degli intremediari finanziari discende, ai sensi dell'art. 1418 comma I e III, l'affremazione di nullità degli atti negoziali conclusi in loro dispregio".

"L'obbligo di trasfondere informazione in favore dell'investitore non può ritenersi assolto per effetto della pur indispensabile, ai fini della validità del negozio, consegna del propetto sui rischi generali di investimento predisposto dalla Consob [...] non può non evidenziarsi la genericità del contenuto, tendente ad iullustrare le caratteristiche delle diverse tipologie di strumenti finanziari ed i rischi a ciascuna astrattamente connessi, ma non ritagliato sull'oggetto della singola negoziazione".

Altro aspetto importante che riguarda le centinaia di migliaia di risparmiatori coinvolti nella stagione del risparmio tradito è che oltre ad aver sanzionato la nullità della vendita vi è ora l'obbligo l'obbligo per la banca di risarcire i danni derivati da proprio inadempimento al contratto di mandato per la prestazione dei servizi di investimento.Per informazioni ulteriori in ordine alle azioni in corso info@avvocatideiconsumatori.it

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n.ro: 23  

OGGETTO: Se i Consumatori non vogliono ballare il Tango Bond  

TESTO:

Dopo la proposta che comporta una perdita secca del 70% dei risparmi, l'Abi e la sua altisonante "task force Argentina", devono prendere atto della concreta enorme perdita ai danni dei propri clienti-risparmiatori e del loro rifiuto ad accettare, e non sanno fare niente di meglio che offrire una singolare forma di assistenza legale per agire a New York contro l'Argentina, palesemente afflitta da conflitto di interesse. Se si agisce infatti contro l'Argentina non si agisce contro le banche.

Ma se fino ad oggi i risparmiatori sono stati vittime di questa singolare forma di "Sindrome di Stoccolma" continuando a fare quanto gli veniva proposto da chi li aveva sollecitati ad acquistare gli ormai famigerati Tango Bond, oggi la musica è cambiata e si moltiplicano le azioni contro le stesse banche e le sentenze che le condannano a rimborsare i consumatori.  Dopo la prima ingiunzione di pagamento ottenuta dagli avvocatideiconsumatori emessa dal Tribunale di Bari, la sentenza di condanna da parte del Tribunale di Mantova e la sentenza in favore di una coppia di coniugi veneziani che ha riconosciuto il rimborso di 152 mila euro in danno della Deutsche Bank, arriva ora dal Tribunale di Treviso la prima dichiarazione di radicale nullità del contratto di investimento per assenza di informazione in ordine ai rischi connessi all'acquisto di altri bond similari (Cirio).

Si tratta di una delle centinaia di azioni già avviate dall'associazione con il supporto dei suoi 260 avvocatideiconsumatori sul territorio che ha visto protagonista un socio, che, difeso in giudizio dal responsabile dell’Ufficio legale di Federconsumatori Avvocato Domenico Romito di Bari e dall’avv. Francesca Cavarzerani di Treviso, ha ottenuto il rimborso dei suoi 34.000 euro oltre interessi in danno della Banca di Monastier e Sile che gli aveva venduto i bond.

Nel caso del risparmiatore di Treviso il Giudice contrariamente a quanto sostenuto dalla banca, ha ravvisato proprio nella scheda informativa redatta dalla banca, in mancanza dell'originale prospetto informativo redatto in inglese, un documento "parzialmente fuorviante" in quando definiva la Cirio Holding un "emittente molto noto a livello internazionale". Tale società in realtà era solo una sconosciuta società lussemburghese di cui erano anche state omesse notizie in ordine alle garanzie offerte.

Alto aspetto interessante della sentenza contrariamente a quanto sostenuto dalla banca riguarda il profilo soggettivo in quanto l'aver effettuato investimenti rischiosi non incide sul diritto del consumatore ad una informazione completa e veridica.

Le sentenze dimostrano che senza attendere tempi biblici, in pochi mesi è possibile ottenere la restituzione dei risparmi traditi ed hanno come comune denominatore la carente o inesistente informativa in ordine alla componente di rischio insita nell'investimento.

Per i Giudici infatti le banche, a prescindere dal tipo di investimenti compiuti in precedenza dal cliente, avevano in ogni caso il dovere di rendere ai propri clienti una informazione completa e veridica nella prospettiva di una valutazione ponderata dei rischi e della natura dell'investimento.

Per l'offerta di concambio Federconsumatori e gli Avvocatideiconsumatori denunciano una informazione a senso unico da parte delle banche che sottopongono solo modelli per l'adesione senza indicare la facoltà di rifiutare la proposta ed invitano tutti i consumatori interessati a NON FIRMARE NULLA presso la banche ed a rivolgersi alla sede più vicina dell’associazione per far esaminare la documentazione. Per i risparmiatori cui non è stata fornita un'adeguata informativa (e sono la stragrande maggioranza) occorre prendere posizione formalizzando il proprio VOTO CONTRARIO ed agire contro la banca che non ha rispettato i diritti dei consumatori. Tra l'altro in caso di azione legale, l'adesione alla proposta renderebbe più complessa l'azione nei confronti delle banche.

E' stato attivato lo sportello web argentina@avvocatideiconsumatori.it, per offrire a tutti i consumatori interessati alla sentenza ed all'azione Argentina o comunque di risparmio tradito( oltre Argentina, Cirio Parmalat etc) per la restituzione dei risparmi investiti.

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n.ro: 21  

OGGETTO: Invito al Convegno Internazionale a Bari 15 e 16 Dicembre   

TESTO:

CAMERA ARBITRALE E DELLA MEDIAZIONE

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura Bari

INVITO

CONVEGNO INTERNAZIONALE

L’arbitrato e le regole condivise come valore nel commercio internazionale

15-16 dIcembre 2004

ore 9.00

Sala Convegni

Camera di Commercio I.A.A.

C.so Cavour 2 - Bari

Il convegno intende affrontare il tema della diffusione dell’arbitrato e delle regole condivise nelle transazioni internazionali.

Le regole degli scambi sono dettate da numerose leggi e direttive europee recepite in modo diverso nei paesi membri. Ma, mentre un codice civile europeo appare ancora lontano,vanno favorite soluzioni conciliative ed accordi volontari e la costituzione di reti per la gestione del contenzioso tra imprese nel quadro più generale dell’accesso alla giustizia, preservando qualità ed adeguando l’offerta per affrontare in modo nuovo nel web ed in assoluta sicurezza le controversie nel mercato.

PROGRAMMA

15 Dicembre

Ore 9.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Ore 9.30 APERTURA LAVORI

INTERVENTI DI SALUTO:

  • On.le Antonio Laforgia
  • Presidente C.C.I.A.A. di Bari
  • Avv.Giovanni Dinnella
  • Presidente Ordine Avvocati di Bari
  • Dott. Giorgio Treglia
  • Presidente Ordine dei Commercialisti di Bari

Ore 10.00 CASE HISTORY

Le esperienze internazionali per la

diffusione dell’arbitrato e delle ADR

INTERVENTI dei rappresentanti delle Camere Arbitrali di Mosca,Stoccolma,Kiev,Tunisi,Lubiana,Praga,Riga,Tallin,Sofia,Timisoara

MODERA:

Avv. Domenico Romito

Presidente Camera Arbitrale e della Mediazione della C.C.I.A.A. di Bari

16 Dicembre

Ore 9.00 REPORT DEI GRUPPI DI LAVORO:

La Mediazione Individuale e collettiva

Verso regolamento arbitrale condiviso

I contratti standard internazionali per le vendite e gli appalti

Le procedure on line di arbitrato e ADR 

CAMERA ARBITRALE E DELLA MEDIAZIONE C.C.I.A.A. DI BARI

www.cameramediazione.it www.ba.camcom.it

Segreteria Organizzativa:

Patrizia Marino Tel. 080/2174480 Fax 080/2174361

E-mail info@cameramediazione.it

 

 

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n.ro: 20  

OGGETTO: Anatocismo:Istruzioni per l'uso  

TESTO: Con la sentenza sull’ANATOCISMO si allargano gli spazi di restituzione di
somme incassate in modo illegittimo dalla banche in danno dei propri clienti.
La sentenza n. 21095/04 delle Sezioni Unite della Cassazione Civile può
definirsi una metafora del rapporto tra clienti e banche. Esse infatti hanno
pervicacemente preteso di considerare gli interessi sugli interessi
(l’anatocismo) valido perché da tempo così facevano ed avevano ormai stabilito un uso(solo commerciale e non normativo) in contrasto con il principio già scritto sul codice civile all’art. 1283 del cc che espressamente vieta tale pratica.
La metafora sta proprio nella mancanza di potere contrattuale dei clienti nei confronti della propria banca che non ha consentito in passato di contrastare tale indebita pretesa e permesso “consapevole e motivato contrasto” rispetto a sentenze reiterate da parte della Giurisprudenza sempre a favore dei clienti. Ciò è quanto le banche continuano a fare rispetto al caso che si sta vivendo del risparmio tradito in cui nonostante le evidenti responsabilità, le conciliazioni si stanno risolvendo tranne rare eccezioni nell’ennesima presa in giro, confidando sulla debolezza dei risparmiatori nei confronti della banche, che invece grazie alle azioni collettive trovano la forza per opporsi a questo comportamento chiedendo ai Giudici di accertare le responsabilità, non legate alle procedure di vendita ma ai prodotti stessi.
L’associazione ha predisposto attraverso i propri legali azioni collettive per il recupero degli interessi.
Per aderire occorre che vi sia stato un significativo esborso nel corso degli
ultimi 10 anni, sia per conti correnti bancari ma anche ai mutui, in
considerazione del fatto che mediamente la restituzione si aggira intorno al 15-20% di quanto pagato. Gli interessati possono inviare la lettera di costituzione in mora e di richiesta della documentazione pubblicata nella parte del sito "istruzioni per l'uso" del sito con raccomandata ar.
 
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