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> 30 aprile 2006
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> SOMMARIO:
> 1) FALLIMENTI INCAPIENTI: GARANTITO IL COMPENSO AL CURATORE
> 2) GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA: CORRETTA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 91 r.d.
> 642/1907
> 3) LIMITI ALLE CONTESTAZIONI A CATENA
> 4) LA FORZA DELL'INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE
> 5) PRIMA INVITARE IL CONTRIBUENTE A MUNIRSI DI DIFENSORE
> 6) DONAZIONE MODALE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
> 7) LA PROCURA DEL NUOVO DIFENSORE
> 8) AUTONOMA RISARCIBILITA' DEL CONSENSO "DISINFORMATO"
> 9) CONVENZIONE CONTRO IL CRIMINE ORGANIZZATO TRANSNAZIONALE
> 10) DIFESA DI UFFICIO E DOVERE DI VIGILANZA DELLE AUTORITA' INTERNE
> 11) LEGITTIME LE TELECAMERE DELLA PG NEL BAGNO PUBBLICO
> 12) RIAFFERMATA LA NECESSITA' DEL "CONTRADDITTORIO SUCCESSIVO"
> 13) QUANDO IMPUGNARE IL BANDO DI GARA O LA LETTERA DI INVITO
> 14) PUBBLICATO IL CODICE DELL'AMBIENTE
> 15) IL GIUDIZIO RESTA DI LEGITTIMITA'
> 16) NEL COMPUTO DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO ANCHE IL PERIODO DI FORMAZIONE
> LAVORO
> 17) ILLEGITTIMO L'ART. 213 COMMA 2 L.F.
> 18) NO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ALL'IMPUTATO IRREPERIBILE
> 19) LE PROFESSIONI FRA STATO E REGIONI
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> ---- EVENTI -----------------
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> 19) CORSI ON-LINE SUL P.C.T.
> 20) AUMENTI IN VISTA DALLA CASSA PREVIDENZA
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> 1) FALLIMENTI INCAPIENTI: GARANTITO IL COMPENSO AL CURATORE
> Con l'attesa sentenza 20-28 aprile 2006, n. 174, pres. Bile, rel.
> Finocchiaro, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimita'
> costituzionale dell'art. 146, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
> (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
> spese di giustizia), nella parte in cui non prevede che sono spese
> anticipate dall'Erario «le spese ed onorari» al curatore. In motivazione, la
> Corte critica taluni suoi stessi precedenti, rilevando che "l'invocazione
> della prassi (sentenza n. 302 del 1985) secondo cui «i giudici delegati si
> inducono ad indennizzare i professionisti, cui e' affidata la curatela di
> fallimento che si appalesa privo di attivo suscettibile di ripartizione, con
> la nomina a curatori di fallimenti, nei quali la ripartizione di attivo
> sembra probabile» non e' certamente probante, dal momento che tale «prassi»
> lascia, pur sempre, senza compenso il curatore per quanto riguarda
> l'attivita' svolta per il fallimento senza attivo; e lo stesso deve dirsi
> del principio secondo cui i fallimenti c.d. negativi sono un mezzo per la
> crescita professionale del curatore (ordinanza n. 488 del 1993), dal momento
> che l'affinamento professionale non giustifica la negazione del relativo
> compenso.
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> 2) GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA: CORRETTA INTERPRETAZIONE DELL'ART. 91 r.d.
> 642/1907
> Con _°"-°1sentenza 9 dicembre 2005 n. 441 la Corte Cost., premessa la natura
> "legislativa" del r.d. 17.8.1907 n. 642 (regolamento per la procedura
> dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato) ha dichiarato
> non fondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 91,
> perche', "nonostante l'origine risalente dell'art. 91, la forma di
> comunicazione dallo stesso prescelta appare compatibile con il vigente
> ordinamento costituzionale, solo che la si interpreti nel senso di prevedere
> un obbligo di comunicare l'atto nella sua interezza in tempo utile e in modo
> da consentire alla pubblica amministrazione una effettiva conoscenza della
> domanda e l'articolazione tempestiva dei mezzi di difesa".
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> 3) LIMITI ALLE CONTESTAZIONI A CATENA
> Con sentenza 3 novembre 2005 n. 408 la Corte Cost. ha dichiarato la
> illegittimita' costituzionale dell'art. 297 comma 3 cpp "nella parte in cui
> non si applica anche a fatti diversi non connessi, quando risulti che gli
> elementi per emettere la nuova ordinanza erano gia' desumibili dagli atti al
> momento dell'emissione della precedente ordinanza"
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> 4) LA FORZA DELL'INTERPRETAZIONE ADEGUATRICE
> "Come piu' volte questa corte ha affermato,le leggi non si dichiarano
> incostituzionali se esiste la possibilita' di dare loro un significato che
> le renda compatibili con i precetti costituzionali" (C.Cost., ord. 18.3.2005
> n. 115, in motivazione)
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> 5) PRIMA INVITARE IL CONTRIBUENTE A MUNIRSI DI DIFENSORE
> Ritenuto che "le norme che prevedono casi in cui i soggetti possono stare in
> giudizio senza difesa tecnica, in quanto poste in deroga ad un generale
> principio, siano di stretta interpretazione", la Corte di cassazione,
> sezione tributaria, con sentenza 7 dicembre 2005 n 27035, annullando la
> decisione della Commissione tributaria regionale di inammissibilita' del
> ricorso, ha ribadito che, quando il valore della controversia e' superiore a
> cinque milioni di lire, la Commissione Tributaria deve, ai sensi dell'art 12
> d.leg. 31.12.1992 n. 546, invitare il contribuente che ne sia privo a
> munirsi di difensore abilitato entro un assegnando termine; e, solo
> all'esito della mancata nomina, dichiarare inammissibile il ricorso.
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> 6) DONAZIONE MODALE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
> Con sentenza 28.6.2005 n. 13876, pres. est. Elefante, la Corte di
> Cassazione, Sez II civ., ha chiarito che "L'inserimento di una clausola
> risolutiva espressa in un contratto di donazione va intesa come espressa
> previsione di risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere, che
> deve essere domandata dal donante o dai suoi eredi"
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> 7) LA PROCURA DEL NUOVO DIFENSORE
> Se nel giudizio per cassazione devo sostituire il precedente difensore,
> posso apporre la nuova procura sulla memoria difensiva?
> Con sent. 26 maggio 2005 n. 11193, pres. Nicastro, est. Finocchiaro, la S.C.
> di Cassazione, sez. III civ., ha chiarito che "nel giudizio di cassazione la
> procura ad litem non puo' essere rilasciata a margine o in calce di atti
> diversi dal ricorso o dal controricorso... Pertanto, se la procura non e'
> rilasciata in occasione di tali atti, e' necessario il suo conferimento
> nella forma prevista dal 2° comma del citato art. 83, cioe' con atto
> pubblico o con scrittura privata autenticata". Tanto (opinabile) formalismo
> trae giustificazione dal fatto che "l'art. 83 3° comma cpc, nell'elencare
> gli atti in margine o in calce ai quali puo' essere apposta la procura
> speciale, indica, con riferimento al giudizio per cassazione, soltanto
> quelli suindicati"
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> 8) AUTONOMA RISARCIBILITA' DEL CONSENSO "DISINFORMATO"
> Sulla esigenza del consenso informato e sul diritto al risarcimento del
> danno per omessa o insufficiente informativa da parte del medico, si
> segnala, anche per i numerosi rinvii a precedenti decisioni di merito e di
> legittimita', la pregevole sentenza 10.1.2006 del Tribunale di Genova,
> giudice Braccialini, pubblicata in Foro it. n. 3, marzo 2006, parte prima,
> col. 894 e segg. Nella specie, il Tribunale ha ritenuto autonomamente
> "risarcibile il pregiudizio non patrimoniale derivato alle ragioni di una
> libera e consapevole scelta ... ad opera di un'informazione medica
> lacunosa..."
> Risarcimento da porsi a carico del medico "e per la cui liquidazione si deve
> necessariamente ricorrere a parametri equitativi"
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> 9) CONVENZIONE CONTRO IL CRIMINE ORGANIZZATO TRANSNAZIONALE
> Con legge 16 marzo 2006 n 146, pubblicata sul supplemento ordinario n. 91/L
> della G.U. 11 aprile 2006 n. 85, il nostro parlamento ha provveduto alla
> "ratifica ed esecuzione della convenzione e dei protocolli delle Nazioni
> Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea
> generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001"
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> 10) DIFESA DI UFFICIO E DOVERE DI VIGILANZA DELLE AUTORITA' INTERNE
> Con sentenza 27 aprile 2006, pres. Zupanic (proc. n. 30961/03), causa
> Sannino contro Italia, la Corte europea dei diritti dell'Uomo, sezione terza
> ha affrontato un singolare caso di violazione del diritto ad un giusto
> processo, sofferto da un signore di Casoria che, accusato insieme ad altri
> di bancarotta fraudolenta connesso al fallimento di una societa' e' stato
> (malamente) assistito da difensori di ufficio sempre diversi, nominati di
> volta all'udienza.
> La decisione va segnalata sia perche' emerge da essa la profonda
> inadeguatezza del nostro sistema di difesa di ufficio, attento alle forme
> che alla giustizia effettiva, sia perche' offre, dell'art. 6 della
> Convenzione, una lettura dalle implicazioni pratiche di non poco conto.
> Al di la' dell'affermazione del ricorrente secondo cui sarebbe "notorio che
> il sistema introdotto dall'art. 97 cpp non assicura una difesa efficace, in
> quanto nella maggior parte dei casi gli avvocati nominati di ufficio
> direttamente all'udienza omettono di richiedere un termine a difesa per
> studiare gli atti di un processo del quale non dovranno piu' occuparsi in
> avvenire", particolare attenzione meritano talune considerazioni della
> Corte, poste a base dell'accoglimento del ricorso:
> Premesso che la Conventione ha lo scopo di «proteggere diritti non teorici o
> illusori, ma concreti ed effettivi» e che "la nomina di un difensore non
> assicura da sola l'effettivita' dell'assistenza necessaria a tutelare
> l'accusato (Imbrioscia c. Svizzera, sentenza 24 novembre 1993, serie A n.
> 275, p. 13, § 38, e Artico c. Italia, sentenza 13 maggio1980, serie A n. 37,
> p. 16, § 33), la Corte osserva che se e' pur vero che allo Stato non puo'
> essere attribuita la responsabilita' delle negligenze di un avvocato
> nominato di ufficio o di fiducia, attesa la necessaria indipendenza della
> difesa; tuttavia dall'art. 6 § 3 c) e' desumibile un obbligo delle autorita'
> nazionali competenti a intervenire nel caso in cui la carenza dell'avvocato
> di ufficio risulti manifesta ovvero sia portata a loro conoscenza in qualche
> altro modo (Kamasinski c. Austria, sentenza 19 dicembre 1989, serie A n.
> 168, p. 33, § 65, e Daud c. Portogallo, sentenza 21 aprile 1998, Recueil des
> arrêts et de'cisions 1998-II, pp. 749-750, § 38). Sicche', sebbene
> l'imputato nulla abbia fatto per evitare le manchevolezze della difesa,
> tuttavia "ritiene la Corte che il comportamento (negligente) dell'imputato
> non esonerava le autorita' dal loro dovere di reagire allo scopo di
> garantire l'effettivita' della difesa". Le carenze degli avvocati d'ufficio
> risultavano, infatti, cosi' manifeste, da rendere doveroso l'intervento
> delle autorita' interne. Il non averlo fatto, integra, a parere dalla Corte,
> la violazione dell'art. 6 della Convenzione.
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> 11) LEGITTIME LE TELECAMERE DELLA PG NEL BAGNO PUBBLICO
> Con sentenza 16 novembre 2005-4 aprile 2006, n. 11654, pres. Romolo, rel.
> Mannino la S.C. di Cass., Sez. sesta pen. affronta e risolve due problemi:
> a) la natura pubblicistica del servizio postale; b) la legittimita' di un
> servizio di osservazione di P.G. in un bagno pubblico.
> Sul primo punto, richiamando le precedenti decisioni Cass. Sez. sesta,
> 36007/04, ric. Perrone ed altro; Sez. sesta, 20118/01, ric. Di Bartolo B.,
> ha ribadito "che la trasformazione dell'amministrazione postale in ente
> pubblico economico e la successiva adozione della forma della societa' per
> azioni di cui alla legge 662/96, non fanno venir meno la natura
> pubblicistica non solo dei servizi postali definiti riservati dal D.Lgs
> 261/99, ma neppure dei servizi non riservati come quelli relativi alla
> raccolta del risparmio attraverso i libretti di risparmio postale ed i buoni
> postali fruttiferi (cosiddetto "bancoposta" ora disciplinata dal D.Lgs
> 284/99 .
> Sul secondo punto, ha affermato che "il servizio di osservazione realizzato
> dalla polizia giudizIaria per mezzo di una telecamera installata all'interno
> di un bagno di un locale pubblico non configura una forma di intercettazione
> tra presenti ai sensi dell'articolo 266 comma 2 Cpp, in quanto il luogo in
> questione, caratterizzato da una frequenza assolutamente temporanea degli
> avventori e condizionata unicamente alla soddisfazione di un bisogno
> personale, non puo' essere assimilato ai luoghi di privata dimora di cui
> all'articolo 614 Cp, che presuppongono una relazione con un minimo grado di
> stabilita' con le persone che li frequentano e un soggiorno che, per quanto
> breve, abbia comunque una certa durata, tale da far ritenere apprezzabile
> l'esplicazione di vita privata che vi si svolge Corte costituzionale 135/02;
> Cassazione, Sezione sesta, 6962/03, ric. Cherif Ahmed; 3443/03, ric.
> Mostra)".
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> 12) RIAFFERMATA LA NECESSITA' DEL "CONTRADDITTORIO SUCCESSIVO"
> Con decisione 27 gennaio-11 aprile 2006, n. 2023, pres. est. Saltelli il
> Consiglio di Stato, Sez. quarta, richiamando la pronuncia 27 novembre 2001
> resa dalla Corte di Giustizia della C.E., nei procedimenti riuniti C-285/99
> e C-286/99, ha riaffermato la necessita' del c.d. "contraddittorio
> successivo", ribadendo sia "che non e' conforme al diritto comunitario la
> facolta' prevista dall'articolo 21, comma 1bis, della legge 109/94, che
> consente alla stazione appaltante di limitare il controllo dell'anomalia
> delle offerte al 75% delle voci che la compongono (CdS, Sezione quarta,
> 543/03)", sia che "il predetto articolo 21, comma 1bis, della legge 109/94,
> nonche' l'articolo 30, n. 4, della direttiva n. 93/37 del Consiglio CE del
> 14 giugno 1993 devono essere interpretati nel senso di garantire una
> effettiva fase di valutazione dell'anomalia delle offerte, da svolgersi in
> contraddittorio tra stazione appaltante ed impresa concorrente,
> successivamente all'apertura delle buste ed indipendentemente dalle
> giustificazioni previamente fornite in sede di presentazione delle offerte
> (CdS, Sezione quarta, 232/03; 4266/02)".
>
> 13) QUANDO IMPUGNARE IL BANDO DI GARA O LA LETTERA DI INVITO
> Secondo le indicazioni del Consiglio di Stato, sez quarta (decisione 27
> gennaio-11 aprile 2006, n. 2023, pres. est. Saltelli:
> "l'onere di immediata impugnazione delle clausole di un bando di gara o di
> una lettera di invito sorge soltanto quando esse incidano direttamente
> sull'interesse del soggetto a partecipare alla gara, determinando un
> immediato arresto del procedimento (CdS, Sezione quinta, 1079/05; Sezione
> quarta, 550/05), e cioe' quando riguardino i requisiti soggettivi di
> partecipazione ovvero impongano ai fini della partecipazione oneri
> manifestamente incomprensibili o del tutto sproporzionati rispetto ai
> contenuti della gara (Ap 29 gennaio 2003, n. 1; Sezione quarta, 478/05);
> non sussiste, invece, l'onere dell'immediata impugnazione delle clausole del
> bando che non precludono la partecipazione alla procedura concorsuale, ma
> attengono alla successiva valutazione dell'offerta (ancora Ap, 1/2003)" come
> nella ipotesi in cui la esclusione "non e' stata determinata dalla meccanica
> applicazione delle clausole del bando, bensi' e' conseguita esclusivamente
> all'esito negativo della valutazione dell'offerta, secondo la
> interpretazione (asseritamente illegittima, secondo la prospettazione della
> societa' esclusa) delle clausole del bando e della lettera di invito (in
> termini CdS, Sezione quarta, 230/03; Sezione quinta, 6297/02).
>
> 14) PUBBLICATO IL CODICE DELL'AMBIENTE
> Dopo i chiarimenti richiesti al governo dal presidente della repubblica, il
> Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, recante "Norme in materia
> ambientale" e' stato pubblicato nella G.U. n. 88 del 14/04/2006 - S.O. n.
> 96. Il codice si compone di oltre 700 pagine, 318 articoli e 45 allegati.
> Trattasi di un disegno di legge di delega approvato per la prima volta nel
> Consiglio dei Ministri del 9 agosto del 2001. Al termine dell'iter
> parlamentare, la stesura del testo e' stata affidata ad una apposita
> Commissione di saggi che ha concluso i lavori a settembre del 2005. Il
> Consiglio dei Ministri ha poi approvato il testo in prima lettura il 18
> novembre 2005 e in seconda lettura il 19 gennaio 2006.
>
> 15) IL GIUDIZIO RESTA DI LEGITTIMITA'
> Con la sentenza 22 marzo-10 aprile 2006, n. 12634, pres. Marini, rel. Didone
> la S.C. di Cassazione, Sez. quinta pen. consolida il suo orientamento,
> affermando che ancora oggi e' valido il principio che "la Corte suprema non
> possa esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilita' delle
> fonti di prova, giacche' esso e' "attribuito al giudice di merito, con la
> conseguenza che le scelte da questo compiute, se coerenti, sul piano logico,
> con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si
> sottraggono al sindacato di legittimita', una volta accertato che il
> processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il
> condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti
> altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una
> prova" (Su, sentenza 2110/96, Pres.: Vessia, est.: Marvulli). Talche' il
> riferimento del vizio di motivazione nel nuovo testo dell'articolo 606
> lettera e) Cpp anche agli "altri atti del processo specificamente indicati
> nei motivi di gravarne" (a prescindere dalla dubbia riferibilita' di tale
> ultimo termine al ricorso per cassazione) non vale, a fortiori - stante
> l'inesistenza di tale limitazione nel codice abrogato - a mutare la natura
> del giudizio di legittimita' come innanzi delimitato, rimanendo oggetto di
> tale giudizio la contrarieta' di un provvedimento a norme di legge ed
> estraneo ad esso, invece, il controllo sulla correttezza della motivazione
> in rapporto ai dati processuali".
>
> 16) NEL COMPUTO DELL'ANZIANITA' DI SERVIZIO ANCHE IL PERIODO DI FORMAZIONE
> LAVORO
> Con sentenza 23 febbraio-12 aprile 2006, n. 8537, pres. Mattone, rel. Lupi
> la S.C. di Cassazione, Sez. lavoro, ha enunciato il seguente principio di
> diritto "la disposizione dell'articolo 3 comma 5 Dl 726/84, convertito con
> modificazioni in legge 863/84, secondo cui il periodo di formazione e lavoro
> e' computato nell'anzianita' di servizio in caso di trasformazione del
> relativo rapporto di lavoro in lavoro a tempo indeterminato, effettuata
> durante ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e
> lavoro, e la disposizione del comma 12, che estende le agevolazioni offerte
> ai datori di lavoro al caso di assunzioni nei 12 mesi successivi al periodo
> di formazione comportano la commutabilita' di detto periodo anche quando
> l'anzianita' di servizio e' presa in considerazione da discipline meramente
> contrattuali come quella sugli scatti di anzianita' e i passaggi automatici
> di classe stipendiale, dato che la distinzione tra istituti di origine
> legale e trattamenti di fonte convenzionale non trova fondamento nel
> tassativo tenore del testo normativo, la cui portata non puo' ritenersi
> derogabile neanche mediante specifiche previsione della contrattazione
> collettiva"
>
> 17) ILLEGITTIMO L'ART. 213 COMMA 2 L.F.
> Con sent. 5-14 aprile 2006, n. 154, pres. Marini, rel. Vaccarella la Corte
> Cost ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'articolo 213, comma
> secondo, della legge fallimentare - in parte qua non modificato dal D.Lgs
> 5/2006 (Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a
> norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 80/2005) e quindi applicabile
> anche in futuro alla liquidazione coatta amministrativa - ... nella parte in
> cui fa decorrere, nei confronti dei «creditori ammessi» , il termine
> perentorio di venti giorni, per le contestazioni del piano di riparto, dalla
> pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della notizia dell'avvenuto deposito
> in cancelleria anziche' dalla comunicazione dell'avvenuto deposito
> effettuata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a
> mezzo di altra modalita' di comunicazione prevista dalla legge.
> Secondo la Corte "la norma censurata sacrifica, tanto gravemente quanto
> ingiustificatamente, il diritto dei creditori di avere conoscenza del piano
> di riparto, totale o parziale, per poter proporre tempestivamente le
> contestazioni del caso avverso di esso: gravemente, in quanto richiede un
> onere di diligenza inesigibile attesa la necessita' di consultare, per tutta
> la durata (sovente tutt'altro che breve) della procedura, la Gazzetta
> Ufficiale dalla quale soltanto decorre il termine de quo;
> ingiustificatamente, perche' se l'indeterminatezza dei soggetti interessati
> puo' giustificare forme di "informazione" quali quella prevista dalla norma
> censurata, cio' non puo' dirsi quando - come nel caso dei creditori ammessi
> .. - tali soggetti siano non solo individuabili, ma altresi' individuati".
>
> 18) NO AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO ALL'IMPUTATO IRREPERIBILE
> Con ordinanza 5-14 aprile 2006, n. 160, pres Marini, rel. Maddalena, la
> Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione
> di legittimita' costituzionale dell'articolo 117, comma 1, del Dpr 115/02
> (Tu delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
> giustizia), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111 della
> Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di
> Bolzano, nella parte in cui non e' compreso fra i soggetti beneficiari del
> patrocinio a spese dello stato anche l'imputato irreperibile.
>
> 19) LE PROFESSIONI FRA STATO E REGIONI
> Su ricorso della Presidenza del Consiglio dei ministri, con sentenza 5-14
> aprile 2006, n. 153, pres. Marini, rel. Maddalena, la Corte costituzionale
> ha dichiarato la illegittimita' costituzionale dell'articolo 32, commi 1 e
> 2, della legge della Regione Piemonte 1/2004 (Norme per la realizzazione del
> sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della
> legislazione di riferimento).
> La Corte, dopo aver rilevato che "la potesta' legislativa regionale nella
> materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo
> cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e i
> titoli abilitanti, e' riservata, per il suo carattere necessariamente
> unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la
> disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con
> la realta' regionale" e dopo aver precisato che "Tale principio, al di la'
> della particolare attuazione ad opera di singoli precetti normativi, si
> configura quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge
> regionale (sentenze 40/2006, 424 e 319/05 e 353/03)" ha affermato che:
> a) L'articolo 32, comma 1, della legge regionale, provvedendo ad individuare
> direttamente le figure professionali, alle quali la Regione fa ricorso per
> il funzionamento del sistema integrato di interventi e servizi sociali,
> viola il principio fondamentale che assegna allo Stato l'individuazione
> delle figure professionali;
> b) altrettanto lesiva delle competenze statali e' l'articolo 32, comma 2
> che, indicando gli specifici requisiti per l'esercizio della professione di
> educatore professionale (anche se in parte coincidenti con quelli gia'
> stabiliti dalla normativa statale), "viola la competenza dello Stato,
> risolvendosi in un'indebita ingerenza in un settore, quello della disciplina
> dei titoli necessari per l'esercizio della professione, costituente
> principio fondamentale della materia".
a cura dell'avv.Gaetano Di Muro
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