|
|
|
Tutti
i contenuti, testi e grafica non possono essere riprodotti
in qualsiasi forma senza il consenso scritto della Community-Comitato
Avvocatideiconsumatori che si riserva il diritto di pubblicare
senza alcun compenso i testi inviati o di procedere alla loro
cancellazione.
avvocatideiconsumatori.it ©2002
|
|
|
Consulta
i quesiti in ordine alfabetico
| I
QUESITI POSTI DAGLI UTENTI |
| quesito;
carissimo avvocato la mia domanda e , é obligatorio pagare il canone rai , visto che da un po di tempo mi rompono i.............. inserito
il: 28 giugno 2006 |
| risposta:
Gentile consumatore, numerose norme che disciplinano la materia stabiliscono l'obbligatorietà del pagamento del canone.
Anche diverse sentenze hanno ribadito questo obbligo
data risposta:
29/06/2006 17.33.33
|
| quesito;
ho un abbonamento di telefonia fissa, mi sono accorto qualche mese fa che il mio codice fiscale riportato in bolletta era di un'altra persona residente a Catanzaro. Ho chiamato il serv. clienti e dopo tanto tempo e telefonate mi è stata fatta la modifica. Nella fattura del 2°bim06 però mi sono ritrovato la somma di € 103,29 in più da pagare con la voce anticipo conversazioni. Richiamando il servizio tel.e mi è stato riferito che è stato effettuato un subentro e quindi bisognava pagare. Cosa devo fare visto che a distanza di 2 mesi sono comunque stato costretto dalla telecom a pagare questa cifra per un errore commesso da loro? Grazie e a presto. inserito
il: 28 giugno 2006 |
| risposta:
Gentile Consumatore,per le controversie con società telefoniche è prevista obbligatoriamente una procedura di conciliazione, da esperirsi presso Commissioni di Conciliazione istituite in tutte le regioni.
Gli utenti possono ricorrere a questa procedura per: importi addebitati in bolletta, segnalazioni guasti od omissioni; errori od omissioni in elenco, cambi numero, traslochi, mancata attivazione/sospensione del servizi, ecc..
Si consiglia, dunque, di rivolgersi presso la più vicina sede della Federconsumatori, onde attivare tale procedura.Gli indirizzi sono su Federconsumatori.it
Il ricorso giurisdizionale non può essere proposto finchè non sia stato espletato il tentativo di conciliazione obbligatorio.
data risposta:
29/06/2006 17.48.18
|
| quesito;
Salve, il mio problema si chiama TELES SKYDSL: tipo offerta Classic 3 Flat fino a 1000Kb/s. Il rapporto con questa società è avvenuto on-line in data 01/10/05 avendo richiesto un servizio internet sattellitare. Il servizio andava bene fino alla data 14/04/06, quando mi fu comunicato, dalla stessa società, di cambiare il satellite in SESAT2. Con il nuovo satellite venivo rallentato e poi subito dopo congelato nella comunicazione, fino a non potere più navigare, in poche parole veniva meno il servizio che SKYDSL aveva pattuito. Dopo varie e-mail e telefonate al loro centro di assistenza, le risposte che ricevevo erano le stesse: "stiamo provvedendo... non ci possiamo fare niente..." e così via, però devo pagare €.29,90 al mese nel rispetto del contratto che scade in data 01/10/06.
Adesso desidererei gentilmente sapere se devo continuare a pagare stando in silenzio fino alla scadenza del contratto senza usufruire del servizio o c'è qualche forma di legge che garantisce il consumatore via internet.
Grazie. inserito
il: 25 giugno 2006 |
| risposta:
Gentile Consumatore,per le controversie con società telefoniche è prevista obbligatoriamente una procedura di conciliazione, da esperirsi presso Commissioni di Conciliazione istituite in tutte le regioni.
Gli utenti possono ricorrere a questa procedura per: importi addebitati in bolletta, segnalazioni guasti od omissioni; errori od omissioni in elenco, cambi numero, traslochi, mancata attivazione/sospensione del servizi, ecc..
Si consiglia, dunque, di rivolgersi presso la più vicina sede della Federconsumatori, onde attivare tale procedura.Gli indirizzi sono su Federconsumatori.it
Il ricorso giurisdizionale non può essere proposto finchè non sia stato espletato il tentativo di conciliazione obbligatorio.
data risposta:
29/06/2006 17.44.15
|
| quesito;
Solo un anno e mezzo fa ho acquistato un Toshiba Satellite P30-109 spendendo un sacco di soldi pur di avere sottomano un prodotto valido e durevole nel tempo.
E invece adesso lo schermo a colori 17" Wide View 16:10 TFT con risoluzione 1,440 x 900 e sk ATI MOBILITY™ RADEON™ 9700 con memoria totale 64 MB altera i colori e presenta al centro del monitor una riga.
Pochi giorni fa l'ho portato nel centro assistenza (dove l'avevo acquistato) e mi hanno risposto che non sanno cos'ha e che lo devono spedire non so dove per fare un controllo accurato della durata di minimo 2 settimane.
L'unica cosa che mi hanno saputo dire è che devo spendere di nuovo un sacco di soldi.
Quando sono andata a comprarlo un anno e mezzo fa non ne ho fatto una questione economica, credevo che spendendo di più avrei avuto qualcosa in più!!
Inoltre non esiste una normativa europea che obbliga i venditori a rilasciare una garanzia di due anni?
Faccio presente che ho acquistato il pc con fattura a nome della ditta di un mio parente. Ho anche telefonato alla Toshiba di Milano, ho spiegato bene ciò che era successo e loro per tutta risposta mi hanno detto che ho perfettamente ragione su tutto, ma che non possono farci niente perchè ho acquistato con fattura anzichè con scontrino!!!
Cosa posso fare adesso?
Grazie per qualunque suggerimento potrete darmi!
Laura
inserito
il: 24 giugno 2006 |
| risposta:
La garanzia di due anni prevista dalla normativa italiana ed europea è prevista solo per gli acquisti effettuati da un consumatore, perciò in questo caso questa disciplina non può essere applicata essendo stato acquistato il bene con fattura intestata ad una ditta e si applicheranno le norme che prevedono la garanzia di un anno.
data risposta:
29/06/2006 17.43.16
|
| quesito;
Ho un contratto ADSL Telecom a consumo.
Il 15/05/2006 mi è arrivata una fattura di € 1400,00
relativo al consumo del primo trimestre.
Voglio sapere se Telecom mi doveva avvisare per un consumo cosi alto in modo da cambiare il mio piano tariffario (flat).
Saluti. inserito
il: 23 giugno 2006 |
| risposta:
Gnetile consumatore, la società non aveva alcun obbligo se non stabilito nel contratto da Lei sottoscritto.
data risposta:
29/06/2006 17.36.24
|
| quesito;
Egr. Avvocato,
per una causa di divisione di un immobile (risolta stragiudizialmente col versamento da parte mia di 29000,00 euro) il mio avvocato mi ha trasmesso una parcella di 12000,00 euro. Tale importo non mi è MAI stato preventivato, inversamente, la cifra che mi era stata verbalmente indicata si aggirava attorno ai 2000 euro. Mi hanno recapitato la verifica del conteggio da parte dell'Ordine degli avvocati. Ora mi intimano di pagare o notificheranno l'autorità giudiziaria. Non ho intenzione di pagare un importo MAI preventivato e che reputo assolutamente ingiustificato ed esoso. Come posso comportarmi? inserito
il: 30 maggio 2006 |
| risposta:
Gentile consumatore, se l'ordine degli avvocati ha autorizzato la parcella, vuol dire che questa rientra nei parametri previsti dalle tariffe forensi ( D.M. 8/4/2004 n. 127).
data risposta:
30/05/2006 17.32.09
|
| quesito;
Buon giorno
Il mio è un problema legato al decesso di uno zio di cui avevo perso ormai tracce da circa 30 anni, da quello che vengo a sapere tramite alcuni parenti a lui più vicini il defunto non conduceva una vita esemplare, amante del gioco d'azzardo è riuscito a delapidare praticamente tutto quello che era il suo modesto patrimonio personale per pagare i debiti di gioco.
Ora che è morto i diretti eredi (fratelli tra i cuali mio padre) hanno fatto formale rinuncia all'eredità e mi consigliano vivamente di fare altrettanto.
Ora a prescindere dal fatto che io questo parente non lo conoscevo quasi, mi chiedo quali modi esistano (oltre dover spendere 170,00€ per la rinuncia) per tutelare la mia persona nei confronti di qualche futuro ignoto e improbabile pretendente.
Vi chiedo inoltre se la eventuale rinuncia da parte mia è soggetta a dei termini di presentazione.
RingraziandoVi anticipatamente
inserito
il: 28 maggio 2006 |
| risposta:
Gentile consumatore, con la rinuncia nessun creditore del parente potrà rivalersi su di lei. Non ci sono termini di rinuncia, ma è invece il diritto di accettazione che si prescrive in 10 anni dall'apertura della successione.
data risposta:
29/05/2006 9.40.40
|
| quesito;
ho comprato da poco meno di un anno una telecamera professionale con fattura (intestata ad' emittente televisiva ) e per un difetto che la rendeva inutilizzabile è finita, ancora in garanzia, dopo pochi mesi al centro assistenza ove, haimè, ancora giace, da ben 6 mesi. Volevo sapere se posso avvantaggiarmi dei diritti che il Codice Civile prevede aggli artt. 1519bis ss o queste tutele valgono solo per il "consumatore " di cui l'art. 1519 bis da la relativa definizione? Se si, qual è la norma che prevedeciò.? e se Invece la risposta è negativa quali sono le norme che mi tutelano? Comunque. per far valere le proprie ragione è giuridicamente necessario un atto formale (raccomandata, messa in mora, citazione) oppure è sufficente una semplice richiesta? Grazie.
inserito
il: 27 maggio 2006 |
| risposta:
Le garanzie di cui Lei parla sono solo per i consumatori, per i professionisti la durata della garanzia è di un anno ai sensi dell'art 1490 e segg. del codice civile.
Per tutelare i suoi interessi sarebbe meglio una lettera di messa in mora tramite racc. a.r..
data risposta:
29/05/2006 9.14.00
|
| quesito;
Buongiorno dottore, ho acquistato a rate un auto nuova da concessionario il 18 marzo 2006 versando un acconto di 1000 euro.
La consegna dell'auto era prevista entro fine aprile, ma ad oggi non è ancora arrivata.Il concessionario ora ha stabilito un tempo indeterminato dicendo che non dipende da lui, pertanto chiedo a Voi se esistono dei tempi massimi previsti dalla legge in questo e caso o come eventualmente poter affrontare la questione. Grazie e buon lavoro inserito
il: 27 maggio 2006 |
| risposta:
Gentile consumatore, di solito prevedono i tempi di consegna. Se è previsto, e non è stato rispettato può chiedere la risoluzione del contratto.
data risposta:
29/05/2006 9.43.42
|
| quesito;
In data 12/04/2006 ho acquistato presso il negozio Trony di Empoli un cellulare Nokia 6630 (pagato €229,00) appena scaricata la batteria non sono più stato in grado di ricaricarla, il giorno 18 sono tornato in negozio ed ho chiesto assistenza, il responsabile ha provveduto a sostituirmi la batteria, ma appena scaricata neppure quella si ricaricava.
Il giorno 19 sono ritornato al negozio e il responsabile ha trattenuto il telefono per inviarlo in assistenza (ho la ricevuta di consegna), dopo circa due settimane e dopo molti solleciti il centro assistenza ha dichiarato il telefono ossidato e quindi non riparabile, a questo punto ho chiesto la sostituzione del telefono inquanto a me venduto già guasto, lo stesso non ha MAI ricaricato la batteria il negoziante si è categoricamente rifiutato di sostituirmi il telefono.
Ho già provveduto ad inviare con regolare A/R una lettera di diffida e messa in mora con 15 giorni prima di adire vie legali (giudica di pace vista la cifra).
Avete consigli da darmi per una felice conclusione della cosa?, che speranze ho in caso debba avvalermi del Giudice di pace???
Mille grazie in antipo inserito
il: 27 maggio 2006 |
| risposta:
Gentile consumatore, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 24/2002 (artt. 1519 bis-sexies codice civile) ha diritto al ripristino, senza spese, della conformita' del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto,
Il consumatore puo' chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
Deve quindi fare riferimento a queste norme che sanciscono i Suoi diritti per il ricorso.
data risposta:
27/05/2006 10.04.14
|
Vai a pagina:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
| | | |